Eliminazione delle procedure di allerta
Il testo originario del D.lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza) stabiliva che, a séguito della segnalazione degli organi di controllo societari e/o dei creditori pubblici qualificati, l'imprenditore in crisi potesse - spontaneamente o dietro convocazione da parte dell'Organismo di composizione della crisi d'impresa (OCRI) - accedere a una procedura volta alla “ricerca di una soluzione concordata della crisi dell'impresa”, da espletarsi con l'ausilio del medesimo OCRI.
Al fine di incentivare il ricorso a tale procedura erano assicurate al debitore alcune misure protettive e premiali.
Allo stesso tempo, però, per l'ipotesi di inerzia o di mancata conclusione di un accordo con i creditori nel termine di tre mesi (o di sei mesi, in caso di positivi riscontri delle trattative) e persistendo lo stato di crisi, era stabilito che il debitore presentasse senza indugio domanda di accesso a una delle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza, pena la segnalazione al Pubblico Ministero da parte dell'OCRI per l'eventuale iniziativa d'ufficio per l'apertura della liquidazione giudiziale.
La segnalazione al P.M. era altresì stabilita per l'ipotesi in cui l'imprenditore non fosse comparso per l'audizione davanti all'OCRI o - pur comparendo - non avesse presentato domanda di avvio della procedura o non avesse adempiuto alle istruzioni impartitegli.
In ragione delle modalità di loro concreto funzionamento, che avrebbero potuto condurre l'imprenditore verso la liquidazione giudiziale (già procedura fallimentare) con relativa facilità, le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi hanno da subito suscitato perplessità, tanto da indurre i legislatore, anche a causa dei deleteri effetti sull'economia nazionale della pandemia da COVID-19, a rinviarne l'entrata in vigore al 31 dicembre 2023 e, successivamente, a disporne l'abrogazione con D.lgs. 83/22, preferendo la nuova misura della composizione negoziata della crisi introdotta dal c.d. Decreto Pagni (D.L. 118/2021 convertito nella L. 147/2021).
Composizione negoziata della crisi
A differenza di quanto originariamente previsto, nella composizione negoziata della crisi l'imprenditore attiva la procedura di sua spontanea volontà, sulla base di una sorta di “autodiagnosi”.
L'impresa che si trovi in una condizione di squilibrio patrimoniale economico o finanziario che ne rende probabile la crisi o l'insolvenza, può infatti richiedere alla Camera di commercio la nomina di un professionista esperto nel settore della ristrutturazione aziendale, che lo affianchi nelle trattative con i creditori e nella rinegoziazione dei contratti, individuando idonee soluzioni negoziali per superare la situazione di difficoltà nell'ambito di una procedura non concorsuale, durante la quale lo stesso imprenditore continua a gestire la propria attività economica senza ingerenza o controllo da parte del Tribunale o dell'esperto.
L'affidamento della procedura ad un singolo professionista anziché ad un collegio di esperti (OCRI) e la preferenza per accordata alle soluzioni negoziali di risoluzione della crisi (senza quindi il necessario intervento del Pubblico Ministero), rendono la Composizione negoziata della crisi uno strumento più duttile e meno rigido rispetto a quello della composizione assistita della crisi.
Permanenza degli strumenti d'allerta
In ogni caso va sottolineato come l'abrogazione delle procedure d'allerta non ha portato con sé la soppressione anche degli strumenti d'allerta interni ed esterni che l'originario art. 12, co 1, definiva come quegli “obblighi di segnalazione posti a carico [degli organi di controllo societari e/o dei creditori pubblici qualificati] finalizzati (…) alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell'impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione”.
Infatti, il Codice della crisi modificato e corretto contempla pur sempre l'obbligo dell'organo di controllo societario e dei creditori pubblici qualificati (Inps, Inail, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione) di segnalare, l'organo di controllo, all'imprenditore la sussistenza delle condizioni per la presentazione della domanda di accesso alla composizione negoziata della crisi (art. 25-octies) e ii creditori pubblici qualificati taluni indizi tipici rilevatori della crisi, quali mancati o ritardati versamenti contributivi e/o assicurativi ovvero debiti tributari scaduti e/o affidati per la riscossione (art. 25-nonies).
In particolare, con specifico riferimento agli obblighi di segnalazione "interni" (quelli dell'organo di controllo) è da evidenziare che il loro tempestivo assolvimento è rilevante sotto il profilo della valutazione della relativa responsabilità, che viene dunque stimolato all'adempimento delle comunicazioni di legge. Rimane fermo che, una volta effettuata la segnalazione, compete in via esclusiva all'organo amministrativo ogni valutazione in merito alla presentazione di istanza di nomina dell'esperto chiamato ad assistere il debitore nella composizione negoziata.
Inoltre, in un ottica di implementazione degli strumenti di allerta "esterna" originariamente previsti, è stato introdotto dal l'obbligo per le banche e gli altri intermediari finanziari di comunicare anche agli organi di controllo societari, se esistenti, le variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti concessi all'imprenditore al superamento di una certa soglia (art 25-decies).
Sotto il profilo dell'allerta interna deve infine osservarsi che all'abrogazione degli indicatori di crisi, che costituivano il presupposto per l'innesco delle procedure di allerta, ha fatto seguito l'introduzione da parte del legislatore delegato di alcuni specifici segnali di allarme che gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili dell'impresa di cui all'art. 2086 c.c. devono essere in grado di monitorare per l'eventuale attivazione dei rimedi per il superamento della crisi (art. 3).
Nel dettaglio, per espressa previsione legislativa, i segnali di allarme da tenere in debita considerazione sono: i) debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni; ii) debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti; iii) esposizioni verso banche e intermediari scadute da più di 60 giorni che rappresentino almeno il 5% delle esposizioni; iv) i ritardi nei pagamenti che determinano l'attivazione degli obblighi di segnalazione dei creditori pubblici qualificati.
Finalità degli strumenti di allerta
L'obiettivo dichiarato del complesso degli strumenti d'allerta sopra (sinteticamente) richiamati è quello di favorire – anche mediante la neo-istituita piattaforma telematica nazionale, dove saranno disponibili una lista di controllo che conterrà indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento, un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e un protocollo di conduzione della composizione negoziata – la precoce rilevazione dei segnali di crisi prima che questa si traduca in vera e propria insolvenza, in guisa da incoraggiare l'adozione tempestiva delle misure necessarie e idonee per farvi fronte, onde implementare le probabilità di risoluzione e, quindi, di conservazione dei valori aziendali.
Riscontrare i segnali di crisi sin dal principio, difatti, permette di superarla prima e nel modo meno gravoso sia per l'imprenditore in difficoltà che per i creditori. In quest'ottica il sistema delineato dal Codice della crisi prevede un ampio spettro di misure per affrontare la crisi e l'insolvenza, declinate secondo un climax ascendente, nella preferenza per quelle soluzioni che perseguano la conservazione dei complessi produttivi anziché la loro disgregazione e liquidazione.
Conclusioni
Conltime modifiche definitivamente apportate il legislatore delegato ha sì abrogato le procedure d'allerta, nel timore che, per come originariamente disciplinate, potessero provocare la proliferazione di procedure concorsuali, ma non ha rinunciato all'allerta in sé, quale strumento risolutivo per consentire la tempestiva emersione della crisi, che nella Relazione illustrativa al D.Lgs. 14/2019 viene intesa come una “evenienza fisiologica nel ciclo vitale di un'impresa da prevenire ed eventualmente regolare al meglio”.
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