Il visto di conformità, richiesto dal 12 novembre 2021, per chi opta per la cessione del credito o lo sconto in fattura per i bonus edilizi, come previsto dal decreto Controlli (D.L. n. 157/2021), non riguarda chi ha già ricevuto le fatture e saldato le fatture prima di tale data, né chi ha già stipulato un accordo per la cessione del credito o lo sconto in fattura. E ciò anche se non ha ancora materialmente inviato la comunicazione dell’opzione. E’ uno degli importanti chiarimenti contenuti in alcune FAQ pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate con cui si fa luce su uno degli aspetti più controversi dell’entrata in vigore delle nuove regole.
Il Decreto Controlli
Si ricorda che Il D.L. n. 157/2021, con effetto dal 12 novembre 2021, interviene:
- sul superbonus introducendo l’obbligo di visto di conformità non solo in caso di cessione o sconto in fattura (come previsto fino all’11 novembre), ma anche nel caso di riporto della detrazione in dichiarazione, salvo che non si invii la dichiarazione direttamente o tramite il sostituto d’imposta. Inoltre, l’asseverazione richiesta va effettuata sulla base dei valori che saranno definiti con apposito decreto.
- sugli altri bonus edilizi (ristrutturazione, risparmio energetico, sismabonus, bonus facciate, installazione di pannelli fotovoltaici e colonnine di ricarica elettrica), stabilendo che in caso di opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura:
a) il contribuente debba richiedere, agli intermediari abilitati, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi.
b) i tecnici abilitati debbano asseverano la congruità delle spese sostenute.
Decorrenza
Come accennato, uno dei maggiori dubbi sollevati all’indomani della pubblicazione del decreto ha riguardato la sua decorrenza.
Su questo importante aspetto interviene una delle nuove FAQ dell’Agenzia delle Entrate secondo la quale, l’obbligo di apporre il visto di conformità e di asseverare le spese non ricorre nel caso in cui, trattandosi di altri bonus edilizi per i quali si è scelto lo sconto in fattura, il contribuente alla data dell’11 novembre (quindi prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 157/2021) abbia già ricevuto la fattura e l’abbia saldata per la parte non scontata rimasta a suo carico.
Ciò anche se, sempre alla data dell’11 novembre, non si sia provveduto ad inviare la comunicazione per l’esercizio dell’opzione.
Alla stessa conclusione si giunge nel caso in cui, in data antecedente il 12 novembre, è stata esercitata l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto mediante la relativa annotazione in fattura, anche se la comunicazione non è stata ancora trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
A tale proposito, si ricorda che l’Agenzia ha già pubblicato la nuova modulistica e le relative specifiche tecniche nonché ha aggiornato il canale telematico.
Alla luce dei nuovi chiarimenti, pertanto, l'AF si impegna a rivedere il software di trasmissione, per adattarlo ai casi sopra descritti.
Inoltre, nelle FAQ si precisa che, a maggior ragione, le comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021, relative alle detrazioni diverse dal superbonus, per le quali l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, non sono soggette alla nuova disciplina e, dunque, non sono richiesti l’apposizione del visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese.
I relativi crediti possono essere accettati, ed eventualmente ulteriormente ceduti, senza richiedere il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese, anche dopo l’11 novembre 2021, fatta salva la possibilità, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di attuare la procedura di controllo preventivo e sospensione come previsto dalle nuove regole del decreto Controlli.
Asseverazioni
Con un’altra risposta, invece, si è affrontata la questione relativa alle asseverazioni.
In sintesi, il dubbio su questo aspetto riguarda il contenuto dell’asseverazione prevista per gli interventi oggetto dei bonus diversi dal superbonus, e cioè se tale asseverazione debba attestare i requisiti tecnici dell’intervento e l’effettiva realizzazione, come previsto per il superbonus, o solo la congruità delle spese.
Per l’Agenzia delle Entrate non ci sono dubbi: la norma prevede espressamente che i tecnici abilitati “asseverano la congruità delle spese sostenute” (art. 121, comma 1-ter, lett. b) D.L. n. 34/2020), per cui la nuova attestazione richiesta, al netto di eventuali altri adempimenti previsti dalle norme che regolano ogni agevolazione (ad esempio, quelli per le spese sul risparmio energetico), si riferisce alla congruità delle spese e non anche ai requisiti tecnici e l’effettiva realizzazione.
Sempre rimanendo in tema di asseverazioni, in una FAQ si legge che, in attesa della pubblicazione del nuovo decreto del Ministero della transizione ecologica, la congruità delle spese richiesta dalla nuova normativa è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
Visto di conformità
Infine, per quanto riguarda il visto di conformità, un chiarimento verte sul suo ambito applicativo.
In sintesi, nelle FAQ si precisa che il visto va richiesto solo per i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.
A meno che la dichiarazione non necessiti di un visto “generale”, come ad esempio, nel caso di compensazione di crediti superiori a 5.000 euro.
In tal caso, il visto interessa l’intera dichiarazione e non solo la documentazione relativa al bonus edilizio.
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