top of page

Chiarimenti su istituto coacervo

Con la Circolare n. 29 del 19 ottobre 2023, l’Agenzia delle entrate ha espressamente riconosciuto e fatto proprio l’orientamento della giurisprudenza di legittimità in termini di abrogazione dell’istituto del “coacervo successorio”.


In breve, il meccanismo dell’istituto del coacervo successorio era volto ad evitare che chi avesse già usufruito delle franchigie relative alle imposte di donazioni, potesse successivamente usufruirne ulteriormente al momento della successione. Tale approccio era stato in passato espressamente riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate, la quale aveva avuto modo di precisare appunto che “ai soli fini dell’applicazione della franchigia sulla quota devoluta all’erede o al legatario, si deve tener conto del valore delle donazioni in vita fatte dal de cuius a favore dello stesso erede o legatario”


Tenuto conto del consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l’Agenzia, con la Circolare citata ha chiarito che (i) ai soli fini dell’imposta di successione, l’istituto del coacervo “successorio” deve ritenersi non più attuale, con la conseguenza che lo stesso non può essere applicato né per determinare le aliquote, né ai fini del calcolo delle franchigie (ii) ai soli fini dell’imposta di donazione, l’istituto del coacervo “donativo” continua a trovare applicazione, ma allo stesso vanno escluse le donazioni poste in essere tra il 25 ottobre 2001 e il 28 novembre 2006, periodo in cui la disciplina relativa all’imposta sulle successioni e donazioni risultava abrogata.


Pertanto, sembrerebbe possibile beneficiare di una duplice ed autonoma franchigia, una relativa all’imposta di donazione e l’altra relativa all’imposta di successione. 

Post recenti

Mostra tutti

Comments


bottom of page