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Conferimento di quote minusvalenti e applicazione del regime di realizzo controllato

Conferimento di quote e applicazione del regime di realizzo controllato (art. 177 comma 2 Tuir)

La fruizione del regime fiscale “derogatorio” all’art 9 del Tuir, di cui all'articolo 177, comma 2 del Tuir è subordinata al ricorrere di due circostanze:

  1. i conferenti devono ricevere, a fronte dei conferimenti di azioni o quote eseguite, azioni o quote della società conferitaria;

  2. mediante tali conferimenti, la società conferitaria deve acquisire il controllo della società scambiata, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1, del codice civile, ovvero incrementare, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo.

Al ricorrere dei requisiti stabiliti dalla norma, le azioni o quote ricevute dal soggetto conferente a seguito dei predetti conferimenti di partecipazioni, sono valutate, ai fini della determinazione del reddito dello stesso soggetto conferente in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento; derogando quindi al criterio del valore normale stabilito dall’art. 9 del Tuir.

Applicando tale criterio può non emergere alcuna plusvalenza, qualora il valore di iscrizione delle partecipazioni ricevute e, quindi, l'incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria, risulti pari all'ultimo valore fiscale, presso il socio conferente, delle partecipazioni conferite (cd. ''neutralità indotta'').



Conferimento di quote e applicazione del regime di realizzo controllato (art. 177 comma 2bis Tuir)

L'estensione del regime "derogatorio" anche alle quote di minoranza è subordinata al ricorrere congiunto delle condizioni seguenti:

  1. le partecipazioni conferite devono rappresentare complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria della società scambiata superiore al 2 per cento (società quotata) o al 20 per cento (società non quotata), ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 per cento (società quotata) o al 25 per cento (società non quotata), secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni (con regole particolari per la verifica delle soglie di qualificazione nel caso in cui il conferimento abbia ad oggetto partecipazioni in una holding);

  2. le partecipazioni devono essere conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente.


Risoluzione Ministeriale 56/2023: il caso del conferimento minusvalente

Con la risoluzione ministeriale citata l’Agenzia delle entrate ha affrontato il caso del conferimento ex. art. 177 Tuir c.d. minusvalente, ossia il conferimento di quote in cui l’aumento di patrimonio netto della conferitaria è di valore inferiore rispetto al costo fiscale della partecipazione conferita dal soggetto conferente.

Nel caso in cui si dovesse verificare tale condizione, secondo l’amministrazione finanziaria, la circostanza non determina il venir meno delle regole di individuazione del reddito previste dall’art. 177, ma “solamente” che l’eventuale minusvalenza da conferimento realizzata applicando l’art. 177 non può considerarsi deducibile in capo al soggetto conferente.

Il dubbio fugato dalla predetta risoluzione, discendeva da un infelice interpretazione del principio di diritto n. 10/2020, il quale stabilisce che nelle ipotesi in cui ricorrano i presupposti per l’applicazione generale del valore normale (ossia nel caso di conferimenti minusvalenti) e il conferimento avvenga a favore delle società quotate, il corrispettivo del conferente doveva essere valutato ai sensi dell’art. 9 del Tuir.

Tale principio, interpretato in maniera restrittiva da alcuni uffici e reso pubblico con le risposte ad istanze di interpello (tra tutte la n. 537/2020) aveva portato l’amministrazione finanziaria ad adottare l’approccio eccessivamente penalizzante nei confronti del soggetto conferente in quanto disconosceva il regime del realizzo controllato (nelle forme di cui all’art. 177 comma 2 e 2-bis) nel caso di conferimenti minusvalenti.

La posizione è stata finalmente chiarita dall’Agenzia con la risoluzione 56/2023 in favore della “sola” indeducibilità della minusvalenza da conferimento, restando impregiudicata la circostanza secondo cui il conferimento minusvalente non comporta il venire meno della disposizione speciale prevista dall’art. 177, comma 2 o 2-ter, come supposto interpretando il Principio di diritto n. 10/2020 e Risoluzione n. 537/2020.


Esempio

  • Costo fiscale della partecipazione di controllo in capo al conferente: 100;

  • Valore normale della partecipazione di controllo in capo al conferente: 1.000;

  • Aumento capitale sociale e riserva sovrapprezzo della conferitaria a fronte del conferimento quote: 90.

Pre R.M. 56/2023

Applicando l’art. 177 Tuir (nelle sue due versioni di cui all’art 2 e 2-bis) il conferimento determinava una minusvalenza di Euro 10 (90-100).

In questa circostanza adottando la prassi vigente prima del chiarimento avvenuto con la R.M. 56/2023 il contribuente oltre a non poter dedurre la minusvalenza di 10 si vedeva costretto a disapplicare la norma derogatoria di cui all’art 177 e calcolare il reddito da conferimento applicando la normativa di cui all’art 9 del Tuir, in questo modo il reddito da conferimento si trasformava da minusvalenza di 10, in plusvalenza di 910 (Euro 1.000 - 90).

Post R.M. 56/2023

Applicando l’art. 177 Tuir (nelle sue due versioni di cui all’art 2 e 2-bis) il conferimento determina una minusvalenza di Euro 10 (90-100).

In questa circostanza adottando l’orientamento post R.M. 56/2023 il contribuente non può dedurre la minusvalenza 10 ma non sarà costretto a vedersi disapplicata la norma derogatoria di cui all’art 177 e vedersi calcolare il reddito da conferimento applicando la normativa di cui all’art. 9 del Tuir.

Le conclusioni

Questa risoluzione pone un freno alle possibili contestazioni (e potenziali conteziosi) scaturenti dell’applicazione del criterio del regime di realizzo controllato nei conferimenti di partecipazione minusvalenti.

In quelle circostanze in cui il valore di iscrizione della partecipazione ricevuta dalla conferitaria (i.e. l’aumento del patrimonio netto della stessa) è inferiore al costo fiscale della partecipazione conferita.


Questa risoluzione rassicura tutti gli operatori del diritto tributario ed in particolare in tutti quei casi in cui la ricostruzione del costo fiscale della partecipazione conferita risulta difficoltosa come nel caso di partecipazione oggetto di precedenti donazioni e/o successioni, rivalutazioni ovvero trasformazioni di società di persone; ovvero altre operazioni straordinarie in cui le stesse sono state coinvolte.

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