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Crisi e risanamento aziendale: dal 15 novembre 2021 accesso alla nuova composizione assistita

Gli imprenditori che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale che rendono probabile la crisi o l’insolvenza dell’impresa hanno uno strumento in più per il risanamento aziendale. Dal 15 novembre 2021 possono attivare la procedura di composizione negoziata, prevista dal D.L. n. 118 del 2021. Per facilitare l’esito positivo delle trattative con le parti interessate è prevista la nomina di un esperto indipendente, scelto in appositi elenchi tenuti presso le Camere di commercio. Come funziona e quali sono i vantaggi della nuova procedura negoziale?

La nuova soluzione negoziale, prevista anche per i gruppi di imprese, è uno strumento stragiudiziale rispetto alle altre soluzioni giudiziali della crisi d’impresa attivabile su richiesta dell’imprenditore, sia commerciale che agricolo, che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario. Ai fini dell’avvio della procedura l’imprenditore nomina, mediante il ricorso ad una piattaforma telematica nazionale, un esperto indipendente che dovrà agevolare le trattative con i creditori avendo come l’obiettivo il superamento della situazione di difficoltà che rende probabile la crisi o l’insolvenza.

Il termine per la procedura è fissato entro un limite massimo di 180 giorni dalla nomina dell’esperto indipendente, con possibilità di prosecuzione per ulteriori altrettanti giorni (180).

Nel caso in cui l’esperto incaricato ritenga insufficiente l’esito delle trattative e le soluzioni individuate non praticabili, l’imprenditore potrà presentare nei 60 giorni successivi una proposta di concordato per la cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione.

Concordato semplificato

Il D.L. n. 118/2021 introduce il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, una nuova tipologia di concordato preventivo previsto nel caso in cui le procedure attuate dall’imprenditore non abbiano dato esiti di tipo negoziale e comunque soltanto entro 60 giorni dalla ricezione della relazione finale prodotta dall’esperto indipendente.

Si tratta di un nuovo istituto che favorisce il raggiungimento del risultato della liquidazione dell’impresa in modo più rapido e meno oneroso rispetto al fallimento. E’, infatti, privo di alcuni passaggi tipici della procedura concordataria, quali ad esempio l’adunanza dei creditori, l’attestazione del piano, la percentuale minima di pagamento dei creditori chirografari e l’ammissione, oltre che la nomina del commissario giudiziale.

La nuova piattaforma pubblica

La nuova procedura di composizione negoziata della crisi è operativa attraverso la piattaforma telematica nazionale, ex art. 3 del DL 118/2021 (disponibile al link www.composizionenegoziata.camcom.it), gestita dalle CCIAA per il tramite di Unioncamere.

La piattaforma è distinta in un’area pubblica, accessibile liberamente, che contiene gli elementi informativi sul funzionamento del “processo di risoluzione” della crisi, e in un’area privata, riservata agli utenti autorizzati (con diversi livelli di accesso/cassetti informatici), che consente la presentazione dell’istanza per la composizione e la gestione del successivo iter.

Sulla piattaforma sono disponibili, conformemente a quanto indicato nel decreto 28 settembre 2021: una lista di controllo particolareggiata (check list – sez. II), adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento; un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, accessibile da parte dell’imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati; un protocollo di conduzione della composizione negoziata. È altresì possibile scaricare dalla piattaforma i modelli, allegati al decreto dirigenziale, relativi all’istanza, alla formulazione delle proposte e all’accettazione dell’esperto.

La piattaforma – come anticipato – consente di eseguire anche una simulazione di test di “autodiagnosi” per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, che rappresenta uno strumento di misurazione del grado di difficoltà dell’impresa. Le risultanze del test non devono obbligatoriamente essere allegate alla domanda. Al ricorrere dei presupposti soggettivi e oggettivi di cui all’art. 2 del DL 118/2021 e in particolare quando il risanamento risulta ragionevolmente perseguibile, è possibile presentare l’istanza, dando avvio alla procedura, attraverso il nuovo portale. L’istanza di accesso è presentata, attraverso la piattaforma, dal “rappresentante” dell’impresa, unitamente ai documenti di cui all’art. 5 comma 3 del DL 118/2021 (indicati anche sul portale) secondo il modello dell’allegato 2 del decreto dirigenziale 28 settembre 2021.

La domanda potrà essere visionata dai soggetti delegati dall’imprenditore (il professionista, il collaboratore, il consulente ecc.) e anche condivisa con coloro che sono in grado di contribuire al suo corretto completamento, i c.d. “Professionisti invitati dall’Impresa”.

L’istanza, così presentata, sarà disponibile presso la scrivania “virtuale” del segretario generale della Camera di commercio competente, che la prenderà in carico, trasmettendola alla Commissione regionale per la designazione dell’esperto. Nel caso di imprese sotto soglia (art. 17), invece, il segretario generale, “provvede in proprio” alla suddetta designazione.

La commissione dei 3 membri o il segretario, consultato l’elenco degli Esperti regionale, procede alla nomina, sulla base dell’esperienza formativa risultante dal curriculum vitae e fermo il limite dei 2 incarichi. Sul sito del portale è ribadito come la nomina dell’esperto possa avvenire anche al di fuori dell’ambito regionale, tuttavia permane l’incertezza sulla possibilità di chiedere l’iscrizione a elenchi diversi da quello di residenza o dell’ordine professionale.

L’esperto “designato”, secondo la tempistica di cui all’art. 5 del DL 118/2021, potrà prendere visione della domanda e della documentazione prodotta dall’impresa e valutare se accettare o meno l’incarico, tenendo conto della propria indipendenza, del possesso delle competenze e della disponibilità di tempo (art. 4). Se la valutazione è positiva, l’accettazione è inserita sulla piattaforma: a partire dal tale momento, l’esperto sarà anche abilitato a scaricare interamente la documentazione a corredo dell’istanza.

L’esperto convocherà l’imprenditore per valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall’organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica e sulla base delle risultanze del test eventualmente allegate. Tale momento segna la fase preliminare “interna” di dialogo tra l’esperto e l’imprenditore, unitamente agli advisor, agli organi di controllo e al revisore contabile.

Se le prospettive di risanamento non sussistono, l’esperto ne dà notizia all’imprenditore e al segretario generale, che dispone l’archiviazione dell’istanza. Se, invece, sussistono, l’esperto incontra le parti interessate al processo di risanamento e prospetta le possibili strategie di intervento.

L’esperto potrà creare nella piattaforma “spazi” per depositare e condividere documenti con alcuni soggetti individuati e autorizzati, previo consenso dell’imprenditore. Analogamente, il rappresentante legale o i suoi delegati potranno “invitare” i creditori e ogni altro soggetto, permettendo loro di visionare il contenuto dei cassetti riservati.

La piattaforma consentirà la gestione delle varie fasi della procedura, incluso l’inserimento della relazione finale dell’esperto a conclusione dell’incarico.

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