L’emersione di elevati importi di crediti inesistenti (la stampa specializzata riferisce oltre 800 milioni di euro di crediti), o crediti collegati a interventi “fantasma”, circolati sulla Piattaforma di cessione dei crediti dell’Agenzia delle Entrate, ha portato il Consiglio dei Ministri ad introdurre urgentemente misure antifrode mirate a:
- inasprire i controlli preventivi sulle comunicazioni di cessione/sconto in fattura dei bonus edilizi;
- estendere il visto di conformità in caso di fruizione diretta del superbonus 110% in dichiarazione dei redditi e in caso di cessione/sconto delle altre detrazioni fiscali per lavori edilizi e
- introdurre l’obbligo di asseverazione da parte del tecnico della congruità delle spese relative a tutti gli interventi edilizi cedibili ai sensi dell’art. 121, D.L. n. 34/2020, finora richiesto solo in caso di cessione del credito o sconto in fattura del superbonus 110%.
A tale scopo, dal 12 novembre (giorno successivo alla pubblicazione nella G.U. 11 novembre 2021, n. 269) è entrato in vigore il D.L. 11 novembre 2021, n. 157, cd. “Decreto controlli” o “Decreto antifrode”, che apporta rilevanti modifiche agli art. 119 e 121, D.L. n. 34/2020, aggiungendo inoltre, alla medesima norma, l’art. 122-bis in materia di controlli preventivi.
Pertanto, dal 12.11.2021, il D.L. 157/2021 impone l’asseverazione di congruità delle spese per la cessione del credito e lo sconto in fattura anche per tutti i bonus edilizi, ad eccezione di quelli con efficacia antisismica o di risparmio energetico.
Tale novità è già in vigore e non è chiara la sua applicabilità anche in via retroattiva (ovvero per le spese sostenute e per cui alla data del 12 novembre non si è provveduto ancora alla relativa comunicazione tramite l'apposito portale dell'Agenzia delle Entrate).
Oltre all’asseverazione, è previsto l’obbligo anche del visto di conformità dei dati e della documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti per la detrazione d’imposta sia in caso di cessione o sconto in fattura di tutte le detrazioni edilizie, sia di utilizzo diretto in dichiarazione del superbonus 110%.
L’unica deroga riguarda i casi in cui la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.
Infine, per contrastare più attivamente le frodi nel settore, i soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio, che intervengono nelle cessioni comunicate all’Agenzia delle Entrate, non possono procedere all’acquisizione del credito quando ricorrono elementi di sospetto che obbligano alla segnalazione UIF.
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