Nell’ambito del Disegno di Legge della c.d. “Manovra di Bilancio 2022” è prevista la conferma, fino al 31.12.2024, delle detrazioni “ordinarie” per le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compreso il c.d. “sisma bonus”, e di riqualificazione energetica nonché per quelle di sistemazione a verde (c.d. “bonus verde”).
Con riferimento alle “altre” detrazioni, il relativo riconoscimento è prorogato con alcune modifiche.
In particolare per le spese rientranti nel:
− c.d. “bonus facciate”, la detrazione è ridotta dal 90% al 60%;
− c.d. “bonus mobili”, la spesa massima agevolabile nel 2022 è ridotta a € 5.000;
− c.d. “superbonus”, la detrazione del 110% è riconosciuta con termini e condizioni differenziati in base al soggetto che sostiene la spesa e all’edificio oggetto degli interventi.
Va inoltre evidenziata la proroga al 2024 della possibilità di optare per la cessione del credito / sconto in fattura per gli stessi interventi per i quali tale possibilità è già prevista nel 2021.
Detrazione del 110%
Per quanto riguarda l’ambito temporale della proroga, sono previsti termini diversi in base al soggetto che effettua l’intervento ai fini del 110% (persona fisica / condominio / IACP e soggetti assimilati) nonché in base all’edificio oggetto degli interventi (condominio / singola unità indipendente / edificio con massimo 4 unità).
Rateazione detrazione 110% spettante
Per la generalità degli interventi agevolabili con la detrazione del 110% è disposto che la rateazione della detrazione spettante va effettuata in 4 rate annuali di pari importo con riferimento alle spese sostenute a decorrere dall’1.1.2022.
Proroga 110%
Come sopra accennato, la proroga relativa alle spese non è univoca ma differenziata in base all’intervento, al soggetto e all’immobile.
In particolare al comma 1 dell’art. 9 in esame risulta che:
- per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica di cui al comma 5 dell’art. 119 la detrazione del 110% spetta per le spese sostenute fino al 30.6.2022;
- per gli interventi eseguiti da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa / lavoro autonomo, per i quali al 30.9.2021 risulti presentata la CILA ovvero risultino avviate le formalità amministrative per ottenere la CILA relativa alla demolizione e ricostruzione dell’immobile, la detrazione del 110% può essere fruita per le spese sostenute fino al 31.12.2022;
- per gli interventi eseguiti da condomini e persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa / lavoro autonomo su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, la detrazione spetta con i seguenti termini e nelle seguenti misure:
110% per le spese sostenute fino al 31.12.2023;
70% per le spese sostenute nel 2024;
65% per le spese sostenute nel 2025;
- per gli interventi eseguiti da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa / lavoro autonomo sull’edificio adibito ad abitazione principale, la detrazione del 110% spetta per le spese sostenute fino al 31.12.2022 in presenza di un ISEE non superiore a € 25.000;
- per gli interventi effettuati dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) / enti assimilati: i) è già previsto che la detrazione è applicabile alle spese sostenute fino al 31.12.2022 e, qualora alla data del 31.12.2022 i lavori siano stati effettuati per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta per le spese sostenute fino al 30.6.2023; ii) la lett. d) del comma 1 dell’art. 9 in esame dispone ora che nel caso in cui alla data del 30.6.2023 i lavori siano stati effettuati per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta per le spese sostenute fino al 31.12.2023, iii) la lett. b) del comma 1 dell’art. 9 in esame dispone l’estensione dell’agevolazione prevista per gli IACP / enti assimilati dall’art. 119, comma 3-bis anche alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per gli immobili posseduti ed assegnati ai soci, che pertanto possono fruire della detrazione del 110% per le spese sostenute dall’1.1.2022 al 30.6.2023 / 31.12.2023 alle condizioni sopra riportate.
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