Secondo la Cassazione (sentenza n. 36362/2021), in determinate condizioni, non è possibile aggiungere alla posizione di amministratore un contratto di lavoro subordinato. Nel caso di specie, l’incompatibilità tra la qualità di lavoratore dipendente e la carica di presidente del consiglio di amministrazione o di amministratore unico è data dal fatto che il cumulo dei poteri di rappresentanza, di direzione, di controllo e di disciplina esclude l’elemento di subordinazione.
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