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INTERVENTI SUGLI IMMOBILI: IN VIGORE LE NUOVE REGOLE IN MERITO ALLA TRASFERIBILITÀ DEI CREDITI

Aggiornamento: 7 mar 2022

L’articolo 1 del D.L. 13/2022 ha abrogato l’articolo 28, comma 1 del D.L. 4/2022 riscrivendo il testo dell’articolo 121 del D.L. 34/2020 e consentendo, per gli interventi sugli immobili che danno diritto alla fruizione della detrazione, una prima cessione del credito verso qualsiasi soggetto terzo ed eventuali cessioni successive dello stesso credito solo a favore di banche, intermediari finanziari o imprese di assicurazione.

Pertanto:

  1. in caso di prima opzione per la cessione del credito, il beneficiario del credito d'imposta (colui che ha effettuato i lavori e sostenuto le spese) può cedere il credito a qualsiasi soggetto terzo, che a sua volta lo può nuovamente cedere solamente a favore di banche, intermediari finanziari o imprese di assicurazione;

  2. in caso di prima opzione per lo sconto in fattura, il fornitore che ha applicato lo sconto può cedere il credito a qualsiasi soggetto terzo, che a sua volta lo può nuovamente cedere solamente a favore di banche, intermediari finanziari o imprese di assicurazione.

È stato, inoltre, inserito nell’articolo 121 il comma 1-quater che prevede che i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni per la cessione del credito o lo sconto in fattura non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate. A tal fine, dal 1° maggio 2022 verrà attribuito al credito un codice identificativo univoco da indicare nelle eventuali successive cessioni.


Le modifiche inserite dal legislatore con il D.L. 13/2022, rispetto alle precedenti modifiche all’articolo 121, D.L. 34/2020, dovrebbero avere l’effetto di riattivare l’operatività di alcune banche e/o intermediari finanziari, che a seguito della impossibilità di procedere a successive cessioni del credito acquistato, avevano in queste ultime settimane bloccato la possibilità di acquistare nuovi crediti fiscali derivanti da detrazioni edilizie.

Nessuna ulteriore proroga, a oggi, è stata concessa per quanto riguarda la comunicazione telematica dell’opzione all’Agenzia delle entrate per le spese sostenute nel 2021, che rimane fissata al 7 aprile 2022.


Infine si segnala che sono allineate alle regole più stringenti, tipiche del superbonus 110%, anche le detrazioni ordinarie, come il 50% sulle ristrutturazioni, l’ecobonus del 50-65% o il bonus facciate.

Infatti, è esteso l’obbligo di assicurazione a tutti i tecnici che rilasciano asseverazioni e attestazioni, con massimale pari all’importo di tutti i lavori attestati. L’intermediario abilitato che appone il visto di conformità dovrà verificare che nell’atto di affidamento dei lavori e nelle fatture sia menzionato il contratto collettivo di lavoro (per gli interventi di importo superiore a 70.000 euro avviati dopo 90 giorni dall’entrata in vigore del nuovo decreto).

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