Con la sentenza n. 182/02/20 la CTP di Reggio Emilia, accogliendo il ricorso del contribuente, ha ritenuto illegittima la riqualificazione del contratto di cessione totalitaria di quote di una srl a socio unico in una cessione dell'azienda posseduta dalla società.
Il contribuente aveva versato l'imposta fissa di registro all'atto di cessione totalitaria di quote, mentre per l’Amministrazione finanziaria l'atto doveva essere registrato in imposta proporzionale, considerandolo, sulla base di alcuni clausole, una cessione d'azienda.
Ai sensi dell’art. 20 Tur, il fisco può riqualificare gli effetti giuridici dell'atto sulla base di elementi tratti da questo, tuttavia, nella fattispecie concreta, gli elementi addotti dalle Entrate non sono sufficienti per giustificare la riqualificazione, trattandosi di clausole del tutto omogenee con il tipo di contratto sottoscritto.
Il problema, per la Ctp, non è tanto la legittimità, in ipotesi, della riqualificazione, ai fini fiscali, della causa concreta del contratto, sulla base di elementi presenti nell'atto stesso, ma di verificare se le motivazioni alla base della riqualificazioni siano fondate. Inoltre, nel caso in esame, per la Ctp lo scopo delle Entrate non è tanto la riqualificazione degli effetti giuridici ma di riqualificarne gli effetti economici. Questo tipo di riqualificazione è illegittima sulla base delle normativa vigente e la giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nell'ambito dell'imposta di registro, il principio di prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica non ha valenza; dunque, la riqualificazione risulta circoscritta agli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione.
Altrimenti, sul piano costituzionale, l'interpretazione dell'art. 20 del Tur consentirebbe al fisco, da un lato, di operare in funzione antielusiva senza applicare la garanzia del contraddittorio endoprocedimentale stabilita a favore del contribuente e, dall'altro, di svincolarsi da ogni riscontro in termini di «indebiti» vantaggi fiscali e di operazioni «prive di sostanza economica», precludendo di fatto al contribuente ogni legittima pianificazione fiscale.
Transfer of 100% quotas of srl cannot be requalified as a transfer of business
With sentence no. 182/02/20 the Provincial Tax Commission of Reggio Emilia, accepting the taxpayer's appeal, deemed illegitimate the requalification of the contract for the sale of 100% shares in a single-member limited liability company as a sale of all the business owned by the company.
Pursuant to art. 20 Registration tax the tax authorities may requalify the legal effects of the deed on the basis of elements taken from it, however, in the case in point, the elements put forward by the tax authorities are not sufficient to justify requalification, given that the clauses in question are entirely consistent with the type of contract signed.
The problem is not so much the legitimacy, in hypothesis, of the requalification, for tax purposes, of the concrete cause of the contract, on the basis of elements present in the act itself, but to verify whether the reasons underlying the requalification are well-founded. Moreover, in the case under consideration, for the Judge the aim of the Revenue Office is not so much to requalify the legal effects but to requalify the economic effects. This type of requalification is illegitimate on the basis of the legislation in force and the jurisprudence of legitimacy, according to which, in the sphere of registration tax, the principle of prevalence of the economic substance over the legal form has no validity; therefore, the requalification is circumscribed to the legal effects of the deed submitted for registration.
Otherwise, from a constitutional point of view, the interpretation of Article 20 would allow the tax authorities, on the one hand, to operate in an anti-avoidance function without applying the guarantee of endoprocedural cross-examination established in favour of the taxpayer and, on the other, to free themselves from any verification in terms of "undue" tax advantages and transactions "lacking in economic substance", effectively precluding the taxpayer from any legitimate tax planning.
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