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Le partecipazioni a tempo o auto-estinguibili

Finalità

L'emissione di partecipazioni temporanee consente alle società di raccogliere capitale di rischio per il tempo necessario a finanziare l'avvio di un'attività d'impresa o un certo progetto imprenditoriale, assicurando al contempo all'investitore un exit predefinito e agli altri soci di mantenere nel lungo periodo il controllo dell'impresa attraverso l'esclusione automatica dell'investitore.


Le azioni a tempo (o auto-estinguibili)

Le partecipazioni a tempo sono delle azioni o quote che si estinguono automaticamente al realizzarsi di un determinato evento o allo scadere di un certo termine.

L'emissione di partecipazioni temporanee (o auto-estinguibili) consente alle società di raccogliere capitale di rischio per l'avvio dell'attività d'impresa o per un certo progetto imprenditoriale, assicurando all'investitore lo smobilizzo. Tale opzione risulta particolarmente vantaggiosa in assenza di un mercato secondario dei titoli e, al contempo, consente agli ai soci di maggioranza di mantenere il controllo dell'impresa attraverso la procedura di estinzione delle partecipazioni di altri investitori.

Secondo Assonime (Caso n.6/2023), le partecipazioni auto-estinguibili devo essere considerate pienamente ammissibili nel nostro ordinamento ed è possibile prevedere che l'estinzione non sia accompagnata da alcun diritto di liquidazione a favore del socio uscente.

Assonime osserva che il nostro ordinamento presenta una serie di meccanismi che attribuiscono all'autonomia statutaria la possibilità di scioglimento anticipato del vincolo sociale rispetto alla durata della società per volontà del socio uscente (recesso), della società o di soci terzi (riscatto) e che “la presenza di clausole statutarie di recesso convenzionale o di riscatto costituiscono proprio ipotesi in cui la partecipazione sociale viene convenzionalmente considerata come temporanea”. Dato che l'ordinamento consente già la cessazione anticipata del vincolo sociale per una decisione discrezionale del socio, della società o degli altri soci, “non si ravvisano motivi per i quali l'autonomia statutaria non potrebbe configurare partecipazioni che si estinguono automaticamente al verificarsi di predeterminati eventi futuri”.  


Differenza tra partecipazioni a tempo e riscatto

È opportuno ricordare che nel riscatto e nel recesso lo scioglimento del vincolo avviene a seguito dell'esercizio del diritto attribuito al socio, mentre, nelle partecipazioni auto-estinguibili, lo scioglimento del rapporto sociale avviene in modo automatico al verificarsi del termine o della condizione prevista, senza che il socio interessato, la società o un socio terzo debbano esprimere alcuna volontà. Un secondo elemento caratteristico delle partecipazioni “a tempo” riguarda la possibilità di non prevedere alcuna forma di liquidazione a favore del socio uscente.  


Si possono emettere “quote a tempo” solo nelle SRL qualificate come PMI

La “temporaneità” della partecipazione non può riguardare tutte le azioni o quote di una società ma solo una parte di esse. Nelle SRL è possibile emettere categorie di quote dotate di diritti diversi solo quando esse rientrano nella categoria delle PMI. Per PMI, secondo la Raccomandazione n. 2003/361/CE, si intendono le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Di conseguenza, la previsione di una categoria di “quote a tempo” può riguardare solo le SRL che si qualificano come PMI.  


L'introduzione delle azioni (o quote) a tempo

Le partecipazioni a tempo sono introdotte e disciplinate attraverso le clausole statutarie. Se tali partecipazioni sono previste in sede di costituzione della società, esse saranno determinate in sede di stipula dell'atto costitutivo. Se, invece, esse vengono introdotte successivamente, la loro previsione passa attraverso una modifica dello statuto; in tal caso, sarà necessario deliberare, al contempo, l'emissione di azioni (o quote) a tempo attraverso due modalità:

1) l'aumento del capitale;

2) la conversione di azioni (o quote) ordinarie esistenti in partecipazioni temporanee.

Non si pongono particolari problemi quando si tratti di una conversione volontaria mentre nel caso in cui, la delibera obblighi un certo numero di soci alla conversione (c.d. conversione forzosa) si ritiene che sia necessario il consenso dei soci che subiscono la conversione.  


L'estinzione della partecipazione senza liquidazione

Sul tema dell'estinzione Assonime osserva che la prassi notarile e la dottrina ritengono possibile procedere all'estinzione della partecipazione senza liquidazione. Nel caso della SPA, sotto un profilo pratico, bisogna distinguere se l'estinzione riguarda azioni senza o con valore nominale.  


Estinzione di azioni senza valore nominale

In assenza di liquidazione monetaria, qualora si tratti di azioni senza valore nominale, l'estinzione avviene automaticamente senza modifica dell'ammontare del capitale sociale.  


Estinzione di azioni con valore nominale

Qualora si tratti invece di azioni con valore nominale, l'estinzione delle azioni comporta la riduzione del numero delle azioni e il correlato incremento del valore nominale delle azioni residue.

L'estinzione delle partecipazioni, qualora non sia accompagnata dall'aumento del valore nominale delle azioni residue, comporta una riduzione del capitale sociale, con imputazione a riserva del valore nominale delle azioni estinte, che deve avvenire nel rispetto della disciplina dell'art. 2445 del Codice Civile. Poiché tale norma prevede il diritto di opposizione dei creditori, secondo Assonime “appare meno problematico per le società definire il momento di estinzione delle partecipazioni aumentando il valore nominale delle azioni residue piuttosto che riducendo il capitale”.  


Le modalità di estinzione delle partecipazioni a tempo con liquidazione

Quando l'estinzione comporta un diritto alla liquidazione, i criteri di determinazione del valore di disinvestimento sono liberamente negoziabili e non trovano applicazione i criteri degli artt. 2437 ter e 2473 del Codice Civile relativamente al caso del recesso del socio.

In merito alle modalità di estinzione delle partecipazioni a tempo occorre fare riferimento alle regole dettate in materia di recesso dall'art. 2437-quater del Codice Civile per il procedimento di liquidazione. Tale articolo prevede innanzitutto che gli amministratori offrano in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Assonime, sul punto, osserva che, nel caso di liquidazione di azioni auto-estinguibili, la suddetta opzione non può essere rispettata, infatti, nella fattispecie in commento, la partecipazione è destinata all'estinzione.

La liquidazione può avvenire attraverso l'utilizzo di riserve disponibili o tramite la riduzione del capitale sociale.

Appare ammissibile che, se la società dispone di utili e riserve (disponibili) sufficienti alla liquidazione, si possa effettuare l'annullamento delle azioni acquistate anche senza una riduzione del capitale sociale infatti “la prassi notarile ammette che l'annullamento delle azioni proprie possa essere realizzato senza riduzione del capitale sociale quando esso segua all'acquisto delle azioni da parte della società con utilizzo di riserve disponibili”.

In tal caso, non opera il diritto di opposizione in favore dei creditori di cui all'art. 2445 del Codice Civile.

Assonime osserva inoltre che, in tal caso, “la corrispondenza al capitale sociale, rimasto invariato, richiede allora la riduzione del numero delle azioni in circolazione e l'aumento implicito o esplicito del loro valore nominale”.

Per le SRL il rimborso del socio, senza riduzione del capitale sociale, è possibile ai sensi dell'2473 del Codice Civile mediante l'utilizzo di riserve. L'annullamento della partecipazione comporta che i soci superstiti accrescano il valore nominale della propria quota.

In mancanza di utili o riserve disponibili la liquidazione dovrà avvenire tramite la riduzione del capitale sociale. In tal caso, i creditori hanno diritto di opporsi all'operazione.  

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