È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023 la Legge di Bilancio 2024. Si riassumono nel seguito le principali novità:
• proroga della rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni: è stato prorogato il regime per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non) e dei terreni, con applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica al 16%. Il regime agevolativo può essere usufruito da persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, al di fuori dell’esercizio d’impresa, a condizione che i predetti beni siano posseduti alla data del 1° gennaio 2024. La rideterminazione si perfeziona con il versamento dell'intero ammontare dovuto ovvero della prima rata, in caso di opzione per il versamento rateale, entro il 30.6.2024. Si ricorda in questa sede che in caso di versamento rateale, l’importo dovuto sarà suddiviso in tre rate annuali di pari importo e sulle rate successive alla prima dovranno essere corrisposti gli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 30.6.2024;
• nuove aliquote IVIE ed IVAFE: è stato deliberato, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, un incremento delle aliquote IVIE, dall’attuale 0,76% all’1,06% ed IVAFE dallo 0,2% allo 0,4% ma in quest’ultimo caso solo se gli investimenti esteri sono effettuati in Paesi c.d. “Black List”;
• plusvalenze su partecipazioni realizzate da società non residenti: è stata estesa, la possibilità di usufruire del regime PEX, nel rispetto dei requisiti di cui all’art. 87, co. 1 del TUIR, alle plusvalenze realizzate da società ed enti commerciali, residenti in uno Stato Europeo o facente parte dello Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e ivi soggette all’imposta sul reddito delle società, senza stabile organizzazione in Italia. Le predette plusvalenze, nel caso in cui siano tassate anche in Italia, sono assoggettate all’imposta sostitutiva del 26% solo sul 5% del relativo ammontare. In tal caso, le plusvalenze imponibili per il 5% del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze. Nel caso in cui le minusvalenze siano superiori alle plusvalenze, l’eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5% dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate;
• plusvalenze sulla cessione di metalli preziosi: viene eliminata la possibilità di determinare il reddito imponibile derivante dalla cessione a titolo oneroso di metalli preziosi, nella misura forfetaria pari al 25% del corrispettivo della cessione, da parte dei soggetti che non esercitano attività d’impresa. Di conseguenza, a decorrere dal periodo d’imposta 2024, nel caso in cui il contribuente non sia in grado di documentare il costo di acquisto dei metalli preziosi, l’ammontare imponibile come reddito diverso sarà pari al corrispettivo percepito;
• imposizione della costituzione dei diritti reali immobiliari: viene mitigato il principio di cui all’art. 9, co. 5 del TUIR tale per cui l’equiparazione tra cessione a titolo oneroso di immobili e costituzione/trasferimenti di diritti reali trova applicazione solo laddove le norme non prevedano diversamente. Inoltre, si introduce all’art. 67 co. 1 lett. h) del TUIR la previsione secondo cui rientrano tra i redditi diversi non solo quelli derivanti dalla concessione del diritto di usufrutto su immobili, ma anche quelli derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento (enfiteusi, superficie, uso, servitù).
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