Il nuovo regime Patent Box
La Legge di bilancio 2022 ha riscritto buona parte del regime del patent box per le imprese.
Nel nuovo regime vengono esclusi i marchi d'impresa e il “know-how”; è stata prevista solo una maxi-deduzione dei costi di ricerca e sviluppo, al 110%, e la cancellazione del divieto di cumulo, in relazione ai medesimi costi, dell'agevolazione con il credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo.
Il nuovo regime di maxi-deduzione delle spese di ricerca e sviluppo si rende applicabile con riferimento al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del “DL Fiscale” (22 ottobre 2021).
Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno adottate le disposizioni attuative del nuovo regime. È importante che vengano declinate con precisione le spese che danno diritto all'agevolazione, tenuto conto della diversa tipologia di attività di ricerca e sviluppo ritenute agevolabili.
Il nuovo regime trova applicazione con riferimento ai seguenti beni utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività di impresa:
software coperto da copyright;
brevetti industriali;
disegni e modelli.
Le attività di ricerca e sviluppo possono essere svolte internamente o anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, o ancora con università o enti di ricerca e organismi equiparati.
Il recapture dei costi fino al 2013
La legge di bilancio 2022 ha, inoltre, previsto un meccanismo di recapture su base “ottennale”, che consente di recuperare il beneficio non utilizzato in relazione alle spese di ricerca e sviluppo che, ex post, hanno dato vita a un bene immateriale. In particolare, qualora in uno o più periodi d'imposta siano sostenute spese di ricerca e sviluppo in vista della creazione di uno o più immobilizzazioni immateriali agevolabili, il contribuente può fruire della maggiorazione del 110% delle spese a decorrere dal periodo d'imposta in cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di “privativa industriale” (art. 6 c. 10-bis “DL Fiscale”).
La maggiorazione del 110% non può essere applicata alle spese sostenute prima dell'ottavo periodo d'imposta antecedente a quello nel quale l'immobilizzazione immateriale ottiene il cennato titolo di “privativa industriale”.
Pur nel silenzio della norma, stante i chiarimenti contenuti nella Relazione tecnica al maxi-emendamento alla Legge di bilancio 2022, nel calcolo delle spese sostenute negli otto anni anteriori a quello di ottenimento della “privativa industriale” si ritiene possano essere incluse anche quelle anteriori al 2021 (anno di entrata in vigore del nuovo regime).
Ad analoghe conclusioni è giunta l'Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2022.
Il caso esaminato ha riguardato un'immobilizzazione immateriale che ha ottenuto il titolo di “privativa industriale” nel 2021. Sul punto, è stato confermato che l'impresa può recuperare la maggiorazione dei costi ricerca e sviluppo sostenuti a partire dal 2013 (ottavo anno d'imposta precedente quello di ottenimento della “privativa industriale”).
In termini generali, con il termine “privativa industriale” deve intendersi la protezione accordata dalla legge agli autori di nuove invenzioni o scoperte industriali. Si dovrebbero, quindi, ritenere agevolabili anche i disegni e modelli non registrati ma comunque “giuridicamente tutelabili” in applicazione della normativa comunitaria.