Per i soggetti che non svolgono un’attività finanziaria, le polizze assicurative con scadenza o valori di riscatto esposti alle fluttuazioni del mercato devono essere oggetto di sterilizzazione ai fini del calcolo dell’ACE. Questa la conclusione, in sostanza, dell’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 232 del 28 aprile 2022.
Base ACE e titoli di investimento
Secondo l’art. 1 comma 6-bis del DL 201/2011, per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione, la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell’incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010. Scopo della norma è quello di sottrarre dal beneficio ACE gli investimenti che non consistono in un reale incremento del capitale dell’impresa.
Per individuare i “titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni”, secondo l’art. 5 comma 3 del DM 3 agosto 2017 e la relazione al DM, occorre far riferimento all’art. 1 comma 1-bis del DLgs. 58/98 (TUF). Tuttavia, la risposta dell’Agenzia chiarisce che, stante l’evoluzione del settore assicurativo e considerata la ratio dell’agevolazione, il rinvio del DM 3 agosto 2017 deve essere integrato dalla definizione di “prodotto di investimento assicurativo” contenuta nell’art. 1 comma 1 lett. w-bis.3) del TUF.
Secondo la disposizione, sono tali i prodotti che presentano “una scadenza o un valore di riscatto esposti in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato”. Tali caratteristiche sono state riscontrate dall’Agenzia con riferimento agli strumenti sottoscritti dalla società nel caso in esame, i quali, di conseguenza, devono essere sterilizzati ai fini ACE.
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