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Scissione con scorporo: nuova opportunità per operazioni di riorganizzazione

Aggiornamento: 17 dic 2023

Il Decreto Legislativo n. 19/2023 ha introdotto nel nostro ordinamento con l’articolo 2506.1c.c. una nuova operazione straordinaria: la scissione mediante scorporo. Si tratta di una particolare forma di scissione mediante la quale le partecipazioni della società beneficiaria (che deve essere necessariamente di nuova costituzione e detenuta interamente dalla società scissa) non vengono attribuite ai soci della scissa ma alla scissa stessa. In tal modo si ottengono effetti economici analoghi a quelli di un conferimento ma attraverso un regime giuridico e fiscale differente. Si tratta di una soluzione da valutare con interesse anche nel contesto di determinate operazioni di riorganizzazione di holding familiari


Graficamente, rispetto ad una scissione "classica", l'operazione si configura come segue:



Come detto, quanto agli effetti, l'operazione è del tutto assimilabile ad un'operazione di conferimento, con alcune peculiari differenze:


a. da un punto di vista degli effetti giuridici e relative responsabilità

- il conferimento è un’operazione “traslativa” e "realizzativa", la scissione rappresenta un’operazione “successoria”: le attività e le passività, nonché i rapporti contrattuali, vengono trasferiti alla beneficiaria senza soluzione di continuità.

- La beneficiaria rimane responsabile delle passività della scissa (seppur nei limiti del patrimonio ricevuto), mentre nel conferimento ciò avviene solo in caso di conferimento d'azienda;

- nel solo conferimento è possibile ottenere una sorta di "liberatoria" dalle responsabilità e rischi fiscali pregressi maturati in capo alla conferente liberando, in tal modo, la conferitaria;


b. da un punto di vista fiscale

- il conferimento è a tutti gli effetti un’operazione fiscalmente “realizzativa” che determina i medesimi effetti che si avrebbero con la cessione a valori di mercato delle attività e delle passività conferite e, in particolare ciò comporta:

  1. l’emersione di plusvalori imponibili in capo alla conferente;

  2. la possibilità di riallineamento del valore fiscale dei beni al rispettivo valore corrente in capo alla conferitaria,

  3. l’interruzione di eventuali “periodi di possesso” rilevanti ai fini dell’applicazione di regimi di favore;

  4. l’applicazione di eventuali imposte indirette (quali l’imposta di registro o l’IVA).

- nella scissione tutto questo non si verifica in quanto rappresenta un’operazione neutrale, tanto ai fini delle imposte sui redditi quanto ai fini dell’imposte indirette.


Quando può convenire la scissione mediante scorporo rispetto al conferimento?

- se si tratta dello scorporo un’azienda o ramo di azienda (con eventualmente anche successiva cessione delle quote nella conferitaria) il conferimento ex art. 176 TUIR rimane probabilmente l’operazione preferibile.

- nel caso invece i beni oggetto del trasferimento non configurino un’azienda, oppure la configurabilità di un’azienda sia dubbia e potenzialmente oggetto di contestazioni, la scissione con scorporo potrebbe avere dei sicuri vantaggi: infatti, rispetto al conferimento sarebbe consentito trasferire i beni a favore della società neocostituita in regime di neutralità fiscale senza incertezze sul regime applicabile;

- infine, nel contesto di operazioni di riorganizzazione di holding familiari, tale operazione potrebbe ad esempio essere utile nel caso in cui si ponga l’esigenza di segregare dal gruppo o dalla holding stessa, in una o più società sottostanti, determinati attivi, quali complessi immobiliari o determinate attività finanziarie, marchi, brevetti, ecc. caratterizzati da profili di rischio o di gestione molto differenti tra loro.


Scissione con scorporo anche a favore di beneficiarie preesistenti?

Il Consiglio Notarile di Milano si è espresso, con una massima del 7 novembre 2023, sul tema della scissione mediante scorporo regolata dall’articolo 2506.1 del Codice civile.

Secondo la Massima, è legittima una scissione mediante scorporo anche nei confronti di società beneficiarie preesistenti.

Qualora la o le beneficiarie preesistenti non siano possedute interamente dalla società scissa e non ricorra un'altra fattispecie caratterizzata da inesistenza o irrilevanza del rapporto di cambio, non può tuttavia trovare applicazione la disciplina dettata dall’articolo 2506.1 (scissione mediante scorporo a favore di beneficiarie di nuova costituzione), in quanto la determinazione del rapporto di cambio assume rilevanza, e si rende quindi applicabile l'ordinaria disciplina della scissione.

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