Cass., sez. trib., 8 febbraio 2023, n.3839 2a massima, idem, 8 febbraio 2023, n.3841
Il contratto verbale di finanziamento di società, non essendo soggetto a registrazione in termine fisso ex art.3, co.1, del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, ma soltanto in caso di sua enunciazione in un altro atto, non risulta tassato ex art.22, co.2, del D.P.R. n.131 , quando detta convenzione di finanziamento sia enunciata nel verbale assembleare in quanto i suoi effetti sono cessati a seguito della rinuncia da parte dei soci al credito di restituzione effettuata nello stesso verbale assembleare, Cass., sez. trib., 8 febbraio 2023, n.3839 2a massima, idem, 8 febbraio 2023, n.3841.
Cass., sez. trib., 9 febbraio 2023, n.3901
In tema di sopravvenienze di cui all'art.88 del D.P.R. 22 dicembre 1936, n. 917, l'iscrizione di un debito tra le passività nell'esercizio di competenza, secondo le regole dettate dall'art.109, co.1, del d.P.R. n. 917 del 1986, qualora risulti non ancora assolto in un successivo esercizio, per emergere ad esempio da uno dei registri tenuti ai sensi dell'art.25 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, non comporta l'automatico riconoscimento ed imputazione di una sopravvenienza attive, per la quale è invece necessario il sopraggiungere di un evento in un esercizio successivo a quello di imputazione della passività che, estinguendo con certezza il costo del debito registrato nell'esercizio precedente, configuri una posta attiva sopravvenuta e anche l'iscrizione in bilancio di una posta passiva, per errore e perché fittizia, non comporta l'iscrizione di una sopravvenienza attiva nell'esercizio in cui l'errore sia corretto o la fittizietà sia dichiarata o accertata, dovendosi al contrario imputare la rettifica sempre all'esercizio in cui l'iscrizione della componente negativa sia avvenuta per errore o per falsità, Cass., sez. trib., 9 febbraio 2023, n.3901
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