Lo scorso 29 marzo, con la risposta a interpello n. 89, l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata sul tema riguardante la valutazione anti-abuso di un’operazione di doppia scissione (parziale e proporzionale di tipo asimmetrico) a beneficio di una società di nuova costituzione, previa donazione di quote finalizzata a favorire il passaggio generazionale delle aziende di famiglia.
L’Amministrazione finanziaria ha escluso che le due scissioni conducano alla definizione di una fattispecie di comportamento abusivo ai sensi dell’art. 10-bis della L. 212/2000, poiché non consentono la realizzazione di alcun vantaggio fiscale indebito essendo assente qualsiasi forma di contrasto con la ratio di disposizioni tributarie o con i principi dell’ordinamento tributario. Le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate sono infatti in questo caso molto chiare: le scissioni in esame “appaiono, [...], operazioni fisiologiche per consentire il ricambio generazionale e la separazione nella gestione delle aziende di famiglia da parte dei figli”.
Altresì, viene specificato che non costituisce indebito vantaggio fiscale, il fatto, che tali operazioni siano effettuate in meno di un anno, poiché anche se si optasse per un’unica donazione nelle more delle due operazioni di scissione parziali asimmetriche, non emergerebbero comunque dei vantaggi fiscali.
Entrando nel dettaglio: per quanto attiene alla base imponibile, i trasferimenti a titolo gratuito delle quote societarie non saranno assoggettati al pagamento dell’imposta di donazione, purché ricorrano le condizioni di legge (rispetto della franchigia di 1 milione per singola donazione). Per ciò che riguarda l’imposta di registro, saranno assoggettate a registrazione con applicazione dell’imposta in misura fissa di euro 200.
Comments