Il possibile guadagno in ipotesi di acquisto di crediti fiscali
Può capitare che un credito d'imposta venga comprato o direttamente o tramite una delle piattaforme disponili sul mercato (ad esempio vedasi la piattaforma promossa dalle Camere di Commercio d'Italia e dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili "Si Bonus") al di sotto del suo valore nominale: ad esempio un credito fiscale utilizzabile per 50 mila euro venga acquistato a 35 mila euro. Lo "sconto" di 15.000 euro nell'esempio costituisce materia imponibile?
La tassazione per le imprese
L’impresa che acquista un credito d’imposta, pagandolo meno rispetto al suo valore utilizzabile in compensazione in F24, deve tassare la sopravvenienza attiva, ai sensi dell’articolo 88 del Tuir, pari alla differenza tra il valore nominale e il costo di acquisto, «nell’esercizio in cui il credito è acquisito». A chiarirlo è l'agenzia delle Entrate con la risposta del 15 aprile 2020, n. 105.
Il chiarimento è estendibile a tutti i casi possibili di cessioni dei crediti fiscali edilizi a imprese (sia da parte di incapienti o meno, sia per interventi su parti comuni o meno). Il provento andrà contabilizzato alla voce C16 di CE.
La tassazione per i professionisti
Qualora un professionista acquisti un credito fiscale pagandolo meno del valore utilizzabile in compensazione con le sue imposte (Iva, Irpef, ecc.) non deve tassare la sopravvenienza attiva, in quanto l’art. 54 TUIR, riguardante i criteri di determinazione dei redditi di lavoro autonomo, non prevede la rilevanza reddituale delle sopravvenienze. Inoltre, l'art. 54, comma 1-quater TUIR, che prevede l’imponibilità dei “corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica o professionale” non risulta richiamabile nella fattispecie in quanto il provento in esame han natura diversa rispetto ai corrispettivi percepiti con la cessione della clientela o di elementi immateriali.
La tassazione per le persone fisiche
Infine, qualora una persona fisica acquisti un credito fiscale pagandolo meno del valore utilizzabile in compensazione con le proprie imposte (Irpef, ecc.) non deve tassare il guadagno, in quanto tale fattispecie non rientra in alcuna delle ipotesi di tassazione previste a titolo di "reddito di capitale" o "reddito diverso" elencate nel Testo Unico imposte sui redditi (così recente Circ. n. 17/E/2023). Non viene, quindi, considerato applicabile al caso di specie l’art. 67, comma 1, lett. c-quinquies), TUIR, secondo cui costituiscono redditi diversi «le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari».
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