Al fine di individuare il corretto trattamento ai fini IVA dei rapporti in essere tra casa madre e la propria stabile organizzazione, occorre adottare la seguente distinzione:
con riferimento alle prestazioni di servizi, le stesse debbono essere escluse dal campo di applicazione dell’IVA in quanto, attesa la mancanza di autonoma soggettività giuridica della stabile organizzazione, non possono essere riconducibili ad alcuno dei rapporti contrattuali previsti dall’art. 3 d.P.R. n. 633/1972, né, in ogni caso, ad alcun rapporto giuridico obbligatorio.
Ad una simile conclusione, che ha trovato autorevole conferma nella sentenza della Corte di Giustizia UE n. 23 marzo 2006, è ufficialmente pervenuta, tornando sui propri passi, anche la stessa Agenzia delle Entrate nell’ambito della Risoluzione n. 81/2006.
diversamente, con riferimento alle cessioni di beni, considerato che, di norma, il presupposto di applicazione dell’imposta è rappresentato dalla movimentazione fisica dei beni da uno Stato all’altro, le medesime, ancorché poste in essere nell’ambito dei rapporti interni tra casa madre e stabile organizzazione, devono essere considerate quali operazioni rilevanti ai fini IVA secondo le ordinarie disposizioni di legge.
In tale senso, Assonime, con la Circolare n. 29/2002, ha precisato che “anche tra casa madre e stabile organizzazione possono essere effettuate operazioni rilevanti ai fini Iva ma solo al verificarsi di specifici presupposti, per i quali, ai fini impositivi, non assume rilievo la intrasoggettività: così, ad esempio in caso di spostamento di beni nel territorio di un altro stato membro tra casa madre e stabile organizzazione, ossia soggetti facenti parte lo stesso gruppo”.
Di conseguenza, a titolo esemplificativo, le cessioni di beni poste in essere dalla casa madre nazionale nei confronti della propria stabile organizzazione sita in un paese extra UE debbono essere supportate da regolare fattura di esportazione emessa ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 633/1972.
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