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"Incasso Giuridico": stop della Cassazione

La Cassazione mette uno stop al tema dell’incasso giuridico alla luce del nuovo contesto normativo


Premessa: il tema dell'"incasso giuridico"

Il tema dell’incasso giuridico ha origini lontane nel tempo; il primo passaggio interpretativo risale infatti alla presa di posizione dell’Amministrazione finanziaria in occasione della circolare 73/E del 1994, che cercava di evitare le asimmetrie tra: mancata tassazione della rinuncia di un socio ad un credito (sopravvenienza attiva irrilevante per la società e mancata tassazione per il socio che tassa per cassa) derivante da una voce di costo dedotta dalla società stessa per competenza in esercizi precedenti (si pensi alla deduzione di interessi passivi per competenza a fronte di finanziamenti dei soci tassabili per cassa, ecc.). Con tale principio si voleva quindi evitare:

- sopravvenienza attiva non tassata sulla società;

- nessuna tassazione sul socio;

- aumento del costo riconosciuto della partecipazione in capo al socio stesso;

- deduzione per competenza in capo alla società.

La nuova presa di posizione della Cassazione

La sentenza della Cassazione 12.6.2023 n. 16595 osserva che l’assetto normativo di riferimento è mutato in virtù delle modifiche apportate dall'articolo 13 del DL.gs. n. 147 del 2015.

Con la modifica, il trattamento della rinuncia del socio non trova più collocazione nell'articolo 88, comma 4, TUIR, ma nel successivo comma 4-bis, il quale prevede, nel testo applicabile alla fattispecie, che la rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva solo per la parte che eccede il relativo valore fiscale.

Inoltre, il nuovo testo impone al socio di comunicare il valore del credito alla partecipata mediante apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio; in assenza di comunicazione, il valore assunto è pari a zero, con conseguente tassazione dell'intera rinuncia, che fiscalmente viene qualificata come sopravvenienza attiva rilevante.

Correlativamente, gli articoli 94, comma 6, e 101, comma 7, del TUIR hanno previsto, sul versante del socio, che l'ammontare della rinuncia al credito che si aggiunge al costo della partecipazione è nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia, che la rinuncia non è ammessa in deduzione e che il relativo ammontare si aggiunge al costo della partecipazione sempre nei limiti del valore fiscalmente riconosciuto del credito.

Il nuovo regime, pertanto, ha posto in correlazione il valore fiscale del credito oggetto di rinuncia e la detassazione della sopravvenienza attiva.

Le asimmetrie cui la regola dell'incasso giuridico intendeva porre rimedio sono state, pertanto, risolte dal legislatore mutando la disciplina dell'articolo 88 TUIR sul versante della società partecipata e degli articoli 94 e 101 sul versante del socio creditore.


Sulla base delle considerazioni che abbiamo riassunto, i Giudici della Suprema corte giungono ad enunciare un principio di diritto radicalmente diverso da quanto visto finora: « In tema di imposte sui redditi di capitale - in ragione di quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, 94, comma 6, 101, comma 5, TUIR a seguito delle modifiche di cui all'art. 13 legge 14 settembre 2015, n. 147 - la rinuncia, operata da un socio nei confronti della società, al credito avente ad oggetto interessi maturati su finanziamenti erogati nei confronti di una società partecipata, non comporta l'obbligo di sottoporne a tassazione il relativo ammontare, con applicazione, ai sensi dell'art. 26, quinto comma, del DPR n. 600 del 1973, della ritenuta fiscale, cui la società è tenuta quale sostituto d'imposta, avendo le nuove disposizioni rimediato all'asimmetria fiscale o "salto d'imposta" di cui al precedente regime».

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