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Nuova procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 202 del 24 agosto 2021 il D.L. n. 118/2021 che, salvo modifiche in sede di conversione (si ritiene per lo più di dettaglio): i) rinvia ancora l’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa; ii) anticipa l’entrata in vigore dal 25 agosto 2021 di alcune norme in ambito principalmente di accordi di ristrutturazione del debito; iii) introduce il nuovo istituto della “composizione negoziata della crisi”, che costituisce un nuovo strumento di ausilio alle imprese in difficoltà finalizzato al loro risanamento.

L’adozione di tali misure è dettata dalla necessità di reagire alle difficoltà create alle imprese dall’emergenza sanitaria che impongono, da un lato, un differimento dell’entrata in vigore degli innovativi meccanismi contemplati dal Codice della crisi, dall’altro, l’immediata entrata in vigore di alcune norme del Codice della crisi e l’introduzione di una procedura di nuovo conio che si propone di essere più efficace e meno onerosa di quella prevista dal Codice della crisi, funzionale al risanamento delle attività che rischiano di uscire dal mercato.

1. Il differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi

L’ennesimo rinvio del Codice della crisi al 16 maggio 2022 è accompagnata, da un lato, da un differimento ancora maggiore (al 31 dicembre 2023) dell’entrata in vigore del Titolo II contenente la disciplina dell’allerta e della composizione assistita della crisi, dall’altro dall’anticipazione di istituti contenuti nel predetto Codice (accordi ad efficacia estesa ed agevolati, convenzione di moratoria, ecc.).

2. L’immediata entrata in vigore di alcune norme del Codice della crisi

Vengono innestati già da ora nel corpo normativo dell’attuale legge fallimentare alcune disposizioni contemplate dal Codice della crisi, tra le quali:

- Transazione fiscale

si applicherà alla «mancanza di adesione» degli enti interessati (e non alla «mancanza di voto») che dovranno esprimersi entro 90 giorni dal deposito della proposta di soddisfacimento

- Accordi ad efficacia estesa

l'accordo produrrà effetti anche verso i creditori non aderenti appartenenti alla stessa categoria per omogeneità di posizione giuridica e interessi economici e riguarderà tutte le categorie di creditori (non solo gli intermediari finanziari),

- Convenzione di moratoria

consentirà agli imprenditori (anche non commerciali) di accordarsi con i creditori per dilazione delle scadenze dei crediti, rinuncia agli atti o sospensione delle azioni esecutive e conservative ecc. purché non comporti rinuncia al credito. La moratoria varrà anche per i creditori non aderenti della stessa categoria (che andranno informati);

- Accordi di ristrutturazione agevolati

la percentuale dei creditori aderenti necessaria per la conclusione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182-bis viene ridotta al trenta per cento qualora il debitore abbia rinunciato al periodo d’inesigibilità di cui al comma 1° dell’art. 182-bis, non abbia presentato un ricorso di pre-concordato e non abbia richiesto il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive nel corso delle trattative;

- Soci illimitatamente responsabili

fatti salvi i patti contrari, gli accordi di ristrutturazione della società avranno efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili;

- Moratoria biennale creditori privilegiati

salirà da uno a due anni l'arco temporale della moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, prevista in caso di concordato con continuità aziendale;

- Improcedibilità

viene prorogata al 31 dicembre 2021 l'improcedibilità dei ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo e la dichiarazione di fallimento nei confronti degli imprenditori che hanno presentato domanda di concordato preventivo omologato dopo il 1° gennaio 2019.


3. La nuova procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa

A partire dal 15 novembre 2021 tutti gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese (dunque sia commerciali che agricoli e senza requisiti dimensionali di accesso) che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza potranno avvalersi della nuova procedura di “composizione negoziata della crisi” che affianca all’imprenditore la figura di un esperto indipendente al quale è affidato il compito di agevolare le trattative necessarie per il risanamento dell’impresa

Si tratta di uno strumento cui si accede su base esclusivamente volontaria e che, in caso di insuccesso, non prevede automatica segnalazione al PM o di tracimare in procedura fallimentare. Gli organi di controllo societario, in presenza di una situazione di squilibrio patrimoniale o economico finanziario ancora reversibile, segnalano per iscritto all'imprenditore l'esistenza dei presupposti per ricorrere alla composizione negoziata; compito che rientra, tra l’altro, nella previsione dell'art. 2403 c.c.

Al contempo, tale accesso volontario è favorito da misure premiali che:

  1. riducono alla misura legale gli interessi che maturano sui debiti tributari dell’imprenditore;

  2. esentano l'imprenditore dai reati di cui agli articoli 216, comma 3, e 217 della legge fallimentare per i pagamenti e le operazioni compiute durante le trattative;

  3. sospendono gli obblighi di ricapitalizzazione e le cause di scioglimento previste in caso di riduzione o perdita del capitale sociale;

  4. esonerano da revocatoria gli atti compiuti in coerenza con le trattative e con le prospettive di risanamento;

  5. prevedono sanzioni tributarie ridotte e la possibilità di rateizzare in 72 rate delle imposte dovute ma non versate;

  6. assicurano la conservazione degli effetti degli atti autorizzati dal tribunale anche in caso di accesso ad una delle procedure regolamentate dalla legge fallimentare;

  7. consentono di definire un accordo (sottoscritto dallo stesso imprenditore, dai creditori e dall’esperto), che genererà i medesimi effetti del piano di risanamento, senza però la necessità dell’attestazione;

  8. ammettono la possibilità stipulare accordi di ristrutturazione del debito ex articoli 182-bis, 182-septies, 182-novies della “rinnovata” legge fallimentare; proporre domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 18 DL) e di accedere comunque alle altre procedure concorsuali o alternative al fallimento.

Il tentativo di composizione della crisi è presidiato dal principio di riservatezza: non solo l’esperto è tenuto a tale obbligo ma anche tutte le parti coinvolte nelle trattative.

L’istanza di accesso alla composizione negoziata si presenta tramite una piattaforma unica nazionale accessibile dal sito della camera di commercio presso il cui registro delle imprese è iscritto l’imprenditore che la inoltra e contiene un test pratico, con funzione di auto-diagnosi, utilizzabile anche in via preventiva rispetto al deposito dell’istanza, che permette all’imprenditore di verificare la situazione in cui versa la propria impresa nonché l’effettiva perseguibilità dell’operazione di risanamento. Al momento del deposito dell’istanza di nomina, l’imprenditore deve depositare una serie di documenti che, sostanzialmente, forniscono un quadro generale della situazione contabile e debitoria dell’impresa, permettendo all’esperto di valutare la situazione complessiva e di avviare le trattative.

L’istanza di nomina dell’esperto non apre il concorso dei creditori e non determina alcuno spossessamento del patrimonio dell’imprenditore, il quale continua nella gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa, potendo eseguire pagamenti. L'imprenditore ha l’onere tuttavia di informare preventivamente l'esperto, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione come pure dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti con le prospettive di risanamento. L'esperto, in questa fattispecie, può decidere di evidenziare le sue perplessità all'imprenditore e all'organo di controllo. Qualora, malgrado la sua segnalazione, l'atto venga portato comunque a compimento, l'imprenditore avrà l’obbligo di informare senza indugio l'esperto il quale, nei successivi 10 giorni, deve palesare, qualora ritenga che la scelta posta in essere dall’imprenditore possa pregiudicare gli interessi dei creditori, il proprio dissenso nel registro delle imprese.

La nomina dell’esperto indipendente è affidata ad una commissione composta da tre membri che durano in carica due anni e che vengono designati dall’autorità giudiziaria, dal presidente della camera di commercio regionale e dal prefetto.

La negoziazione è, e resta, per tutta la durata del percorso, una prerogativa dell’imprenditore, che porta avanti le trattative personalmente, con l’ausilio dei propri consulenti.

Qualora vi sia l’esigenza di tutelare il patrimonio dell’imprenditore da iniziative che possono pregiudicare le trattative e mettere a rischio il risanamento dell’impresa, l’imprenditore può richiedere una protezione del patrimonio, domandando l’applicazione di misure protettive successivamente sottoposte alla conferma da parte del giudice per un periodo di 120 giorni prorogabile sino a 240 giorni.

La procedura di composizione negoziata può concludersi con la stipula di un contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni, con una convenzione di moratoria, un piano di risanamento con o senza attestazione, un accordo di ristrutturazione dei debiti, la presentazione di una domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (una nuova tipologia di concordato coattivo semplificato) o, in subordine, accedere ad una delle procedure disciplinate dall’attuale legge fallimentare.


4. Imprese non fallibili

Anche per esse è prevista una procedura di composizione negoziata per la composizione della crisi di impresa come sopra descritta il cui esito, però, può prevedere in alternativa all’accordo di ristrutturazione dei debiti previsto dall’art. 182-bis L.F. e alle procedure concorsuali, una delle procedure previste dalla legge n. 3/2012 (accordo di ristrutturazione dei debiti o liquidazione dei beni) o il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.


5. Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio

Qualora le trattive non avranno esito positivo, l’impresa - nel solo caso in cui abbia seguito il percorso descritto e sia essa fallibile o non fallibile - potrà accedere a un concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 18 del DL), che non prevede né la nomina di un commissario giudiziale per il controllo sulla veridicità dei dati contabili e per tutte le altre verifiche prodromiche all’ammissibilità, né l’approvazione dei creditori, ma previa richiesta di parere all’esperto, solo l’omologa da parte del Tribunale se la proposta rispetta le legittime cause di prelazione, se il piano è fattibile e se la proposta non reca pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa fallimentare.

La novità è senz’altro significativa e condivisibile perché sottrae l’imprenditore - e i creditori più attenti - al rischio che per l’inerzia della maggioranza dei creditori - il non voto vale infatti come rifiuto - la proposta di concordato liquidatorio non venga accettata e l’impresa sia così destinata alla più lunga e onerosa liquidazione fallimentare.


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